La circostanza della non predeterminazione della settimana di godimento dell’appartamento non è indice di genericità dell’oggetto del contratto, ma costituisce caratteristica precipua di detto tipo di acquisto al fine di consentire all’acquirente di poter modificare di anno in anno la settimana in cui usufruire dell’appartamento, a seconda delle proprie esigenze… Si rileva, poi, che nel contratto di finanziamento vi è l’espresso richiamo scritto del bene oggetto di acquisto, per il quale si richiedeva il finanziamento, con l’indicazione dell’acconto da versare e del prezzo di acquisto. Si ritiene, quindi, che non vi siano motivi di nullità formale o sostanziale relativi a detti contratti
Questo è quanto affermato dal Tribunale di Roma, il quale, investito della domanda di nullità di un prestito finalizzato all’acquisto di un certificato di multiproprietà, ha precisato che la mancata indicazione in contratto del periodo di godimento non è ragione sufficiente per invocare tale rimedio.La ragione, spiega il Tribunale capitolino, risiede nella seguente circostanza: “dal testo contrattuale risulta che oggetto dell’acquisto era un certificato di associazione al complesso turistico residenziale Club […] sito in Marbella (Spagna) che attribuiva il diritto, alienabile e trasmissibile, di godere in modo pieno ed esclusivo di un appartamento bilocale, quattro posti letto pari a 50 mq, descritto nel certificato medesimo, “in periodi settimanali floating”, previa comunicazione alla società di gestione del complesso turistico e previo pagamento delle spese gestionali per l’anno in corso”.

Inevitabile, pertanto, giungere alla medesima conclusione del Tribunale di Roma, non potendo costituire la mancata indicazione del periodo settimanale di godimento indice di genericità dell’oggetto del finanziamento.

Inoltre, conclude il Giudice adito, non essendovi prova del grave inadempimento della società venditrice, non è neppure ipotizzabile giungere alla conclusione che per effetto del collegamento negoziale esistente tra il contratto di multiproprietà e quello di finanziamento, le vicende patologiche del primo si riverberino sul secondo, con conseguente nullità anche del prestito finalizzato.

Tribunale di Roma, Sez. IX, 11 ottobre 2017, n. 69086

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