Crediamo proprio di no, dal momento che è stata rigettata la domanda di restituzione di parte delle commissioni finanziarie e degli oneri assicurativi non goduti, promossa da un consumatore a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto dello stipendio.E la ragione è presto spiegata.“Il detto contratto di finanziamento sottoscritto da parte attrice risale al 29.05.2009 per cui la disciplina applicabile è quella precedente alla riforma del 2010. Per cui è inapplicabile la disciplina invocata da parte attrice di cui al D. lgs. 141/2010.”

Per l’effetto, ha concluso il Giudice di Pace: i) “la richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all’agente va respinta in quanto di natura up-front”; ii) “L’obbligo di restituzione del premio va (..) vantato nei confronti della assicurazione e non dell’intermediario”.

Alla luce delle suesposte considerazioni e della breccia aperta con la sentenza qui in commento, è quindi auspicabile un cambio di rotta della giurisprudenza di merito formatasi in materia di cessione del quinto.

Giudice di Pace di Brescia, 5 maggio 2017, n. 946 (leggi la sentenza)

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