Per l’effetto, ha concluso il Giudice di Pace: i) “la richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all’agente va respinta in quanto di natura up-front”; ii) “L’obbligo di restituzione del premio va (..) vantato nei confronti della assicurazione e non dell’intermediario”.
Alla luce delle suesposte considerazioni e della breccia aperta con la sentenza qui in commento, è quindi auspicabile un cambio di rotta della giurisprudenza di merito formatasi in materia di cessione del quinto.
Giudice di Pace di Brescia, 5 maggio 2017, n. 946 (leggi la sentenza)
© RIPRODUZIONE RISERVATA