Inizia dunque a consolidarsi un nuovo orientamento, il cui perimetro tratteggia il volto di una materia la cui espressione è governata tanto dai principi di ordine speciale, quanto da quelli di ordine generale, quali ad esempio il primo principio di ermeneutica contrattuale.
La volontà delle parti, pertanto, torna a giocare un ruolo fondamentale.
Ed è proprio questo il perno intorno al quale ruota la vicenda sottoposta al Giudice di Pace di Napoli, il quale, tenuto contro di quanto previsto nella clausola contrattuale di irripetibilità delle commissioni non rapportate alla durata del finanziamento (cd. recurring), ha rigettato la domanda di restituzione formulata dell’attore in forza dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto.
La ragione, spiega il Giudice di Pace di Salerno, è che la società finanziaria “in ossequio agli obblighi di informazione trasparenza, aveva ben chiarito e fatto sottoscrivere al suo cliente la clausola contrattuale n. 3.1, a mente della quale le commissioni […] rappresentano componenti che non sono rapportate alla durata del finanziamento e che non vengono restituite in caso di estinzione anticipata del prestito”.
Giudice di Pace di Napoli, 22 gennaio 2018, n. 897
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